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Direttore

Direttore f.f.: Paolo Giuntarelli

(Art. 24 della L.R. 29/97)

1. Il direttore dell'ente di gestione è assunto a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, ovvero con contratto di diritto privato, stipulato per non più di cinque anni, nell'ambito del contratto collettivo nazionale per la dirigenza regionale, con un soggetto iscritto nell'elenco di cui all'articolo 9, comma 11, della legge n. 394/1991 o in un elenco regionale da approvarsi secondo modalità stabilite dal Consiglio regionale, contenente nominativi di persone dotate di professionalità o di esperienza adeguate alle funzioni da svolgere.
2. Per i soggetti inquadrati nei ruoli della Regione o di enti pubblici regionali, nominati direttori degli enti di gestione con contratto di diritto privato, il rapporto di lavoro presso le amministrazioni di appartenenza resta sospeso per la durata dell'incarico. Essi hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro.
3. Il direttore assiste con voto consultivo alle sedute del Consiglio direttivo, cura l'istruttoria e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio stesso e delle determinazioni del Presidente; tratta, con rilevanza esterna, gli affari di ordinaria amministrazione, dirige ed organizza i servizi e le attività gestionali, svolge tutti gli altri compiti a lui attribuiti dallo statuto dell'ente di gestione. 4. Il direttore è direttamente responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione. 5. In sede di prima applicazione della presente legge e, comunque per non oltre due anni, il contratto di diritto privato di cui al comma 1 può essere stipulato con soggetti particolarmente esperti in materia naturalistico-ambientale anche se non iscritti negli elenchi previsti dallo stesso comma 1.